Attività specialistica

PERCHÈ STUDI LEGALI OPERANTI NELLA SPECIFICA MATERIA DELLA RESPONSABILITÀ MEDICA E SANITARIA.
Oggi non è più consentito offrire prestazioni professionali adeguate se non curando in maniera costante e mirata la propria specifica professionalità.

La maggiore complessità delle problematiche da seguire, sempre più articolate nelle varie discipline settoriali che seguono ormai percorsi autonomi, richiedono oggi un conseguente specifico aggiornamento per poterne seguire la costante quanto rapida evoluzione e consentire di offrire una prestazione appropriata.

Non solo, la specifica materia trattata comporta altresì un rapporto funzionale di coordinamento tra la formazione giuridica e quella medica e sanitaria in generale, a cominciare da quella di medicina legale, che devono operare in un rapporto di stretta complementarietà.

La spesa prevista per la medicina difensiva

Per comprendere il problema, basti pensare che “Negli USA gli errori medici rappresentano la terza causa di morte e i costi della medicina difensiva superano i 45 miliardi di dollari l’anno. Con le dovute proporzioni demografiche, in Italia il problema ha dimensioni macroeconomiche simili: la medicina difensiva grava sulla spesa pubblica per almeno dieci miliardi di euro all’anno (cifra grossomodo corrispondente agli investimenti statali per ricerca e sviluppo)”
Rivista Italiana Medicina Legale 2019, pag. 430

I casi più frequenti di responsabilità sanitaria

A titolo esemplificativo, si indicano alcuni casi frequenti di responsabilità medica e sanitaria:
  • è stata effettuata una diagnosi errata senza i necessari riscontri anamnestici o accertamenti strumentali e specialistici e/o terapia errata;
  • l’intervento chirurgico è stato eseguito in maniera errata;
  • sono stati prescritti o somministrati farmaci non appropriati o con dosaggio inadeguato;
  • Infezioni nosocomiali contratte sia dal personale sanitario ed assistenziale che da degenti in strutture sanitarie;
  • errata diagnosi prenatale;
  • errore in sala parto e gravi danni al neonato;
  • ritardata diagnosi di un tumore;
  • complicanze post-anestesiologiche dovute a posizionamento incongruo o non protetto o comunque a condotta imperita;
  • disorganizzazione della struttura sanitaria (danni causati da attesa troppo lunga in Pronto Soccorso, omesso invio del paziente in struttura più adeguata al suo caso, omessa effettuazione di esami per mancanza di strumenti appropriati, omessa vigilanza del paziente sotto il profilo sanitario e della sicurezza, carente assistenza post operatoria);
  • intervento di chirurgia estetica non risolutivo oppure con danni al paziente;
  • responsabilità dell’odontoiatra (inadeguatezza dell'intervento perchè non risolutivo, rottura di dente sano; traumatismi maxillofacciali);
  • dimenticanza di garze, tamponi o altro materiale a seguito di intervento chirurgico;
  • recisione di un nervo oppure di un’arteria nel corso di intervento chirurgico;
  • omissione o carenza di consenso informato in ordine alle possibili complicanze dei trattamenti sanitari e al rapporto rischio/beneficio degli stessi nonché alla adeguatezza della struttura sanitaria e della specifica competenza professionale dell’operatore sanitario.
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