La tutela della salute in carcere è un tema drammaticamente attuale, che oscilla costantemente tra il dovere costituzionale di cura e le croniche carenze del sistema penitenziario. Un recente fatto di cronaca riaccende i riflettori su una questione non più rimandabile: la responsabilità sanitaria per la mancata o tardiva assistenza ai detenuti.
A gennaio 2026, un detenuto del carcere di Secondigliano affetto da leucemia è deceduto. Il Magistrato di Sorveglianza aveva precedentemente rigettato l’istanza di detenzione domiciliare (o differimento della pena), basandosi sulla relazione del medico della struttura penitenziaria. Quest’ultimo aveva dichiarato che la patologia fosse “adeguatamente curabile” all’interno del penitenziario.
I fatti hanno purtroppo dimostrato il contrario: la valutazione non era corretta e il paziente è morto. Questa vicenda è l’emblema di una realtà diffusa: la mancanza di cure efficaci, tempestive e specialistiche per i detenuti affetti da gravi patologie.
Chi vive in carcere è esposto a rischi sanitari crescenti a causa di carenze strutturali sistemiche:
Carenza di medici e infermieri interni agli istituti di pena.
Tempi d’attesa biblici per esami specialistici e visite ambulatoriali esterne.
Si potrebbe obiettare che le lunghe liste d’attesa della sanità pubblica colpiscano tutti i cittadini, non solo i detenuti. C’è però una differenza sostanziale. Per un detenuto, l’accesso a una visita esterna richiede una scorta di Polizia Penitenziaria.
Spesso, a causa della grave carenza di organico degli agenti, il giorno dell’appuntamento la scorta non è disponibile. Il risultato? L’esame salta e si torna alla casella di partenza, proprio come nel gioco dell’oca. Nel frattempo, la salute del detenuto può peggiorare in modo irreversibile.
“Il grado di civiltà di un Paese si misura anche dalla condizione delle sue carceri.”
(Voltaire)
In un recente articolo scritto dai ristretti di Secondigliano per la rubrica “Parole in libertà” (curata da Il Mattino), i reclusi chiedevano di essere valutati non solo per il loro passato, ma per il percorso di crescita intrapreso. A questo sacrosanto principio va aggiunto un elemento fondamentale: la valutazione del loro attuale stato di salute.
Il medico della struttura penitenziaria che redige una relazione superficiale o errata per il Magistrato di Sorveglianza, precludendo al detenuto la possibilità di curarsi tempestivamente a casa o in una struttura ospedaliera idonea, commette un grave errore.
In casi come questo, si configura un’ipotesi di responsabilità sanitaria (malasanità) di cui il medico – e la struttura – possono essere chiamati a rispondere in sede civile (per il risarcimento del danno ai familiari) e, potenzialmente, in sede penale (per omicidio colposo o lesioni colpose).
Un medico, indipendentemente dal contesto in cui opera (sia esso un ospedale pubblico, una caserma o un istituto penitenziario), resta prima di tutto un medico. Il codice deontologico e la legge gli impongono di mettere la salute del paziente al primo posto. Non è una scelta discrezionale, è un dovere giuridico e morale.
P.I. 02230280519